“AMICI DELLA FONDAZIONE GIORGIO ALMIRANTE”

STATUTO

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SCOPO E SEDE
1.1 L’Associazione culturale denominata “AMICI DELLA FONDAZIONE GIORGIO ALMIRANTE”,
disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile, è costituita per perseguire i seguenti
scopi:
A) lo studio e l’approfondimento dei problemi politico-sociali, storici e culturali nel quadro
delle idee che ispirarono l’azione politica di Giorgio Almirante e della destra italiana.
B) La promozione, attraverso il sito web e i social network, di forum di dialogo, lo scambio
delle opinioni tra gli associati, tutto al fine di permettere una crescita della cultura e la sua
divulgazione;
C) Promuovere convegni e realizzare pubblicazioni di opere attinenti alle suddette finalitĂ ;
D) sviluppare scambi culturali con altre istituzioni nazionali o internazionali aventi finalitĂ 
affini alle proprie;
E) La diffusione della cultura politica nel mondo giovanile e non;
F) L’ampliamento della conoscenza della cultura politica, letteraria ed artistica in genere
attraverso contatti fra persone , enti ed associazioni;
G) Proporsi come luogo di incontro ed aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo
alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso gli ideali di Giorgio
Almirante.
1.2 L’Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere
distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
1.3 L’associazione ha sede legale in Roma Via della Scrofa n. 39. La variazione della sede
legale potrà essere deliberata dall’Assemblea straordinaria dei Soci.

ARTICOLO 2 – AMMISSIONE DEI SOCI
2.1 L’adesione all’associazione comporta la piena accettazione degli scopi di cui al precedente
articolo nonché l’attiva partecipazione alle iniziative che, nell’ambito degli scopi sociali, saranno
promosse dagli organi rappresentativi dell’associazione.

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO SOCIALE

3.1 Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote associative sottoscritte e versate dagli associati al momento dell’adesione
all’Associazione
b) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell’Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da Soci, dai privati o da Enti;

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3.2 Le entrate dell’Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:
a)    dai contributi annuali e dai corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività sociali;
b)    da eventuali contributi e/o sussidi di Autorità, Enti, Istituzioni;
c)    dal ricavato di ogni iniziativa organizzata/partecipata dall’associazione.

ARTICOLO 4 – SOCI E LORO CATEGORIE

4.1 I Soci sono fondatori, onorari ed ordinari.
4.2 Sono soci Fondatori coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva sottoscrivendo l’atto
costitutivo dell’Associazione.
4.3. Sono soci Onorari coloro i quali verranno nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti
o per essersi distinti in campo politico, economico e sociale.
4.4 Sono Soci Ordinari coloro che aderiranno successivamente.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 Tutti i Soci hanno eguali diritti e, a titolo meramente esemplificativo, possono:
A. prendere parte a tutte le iniziative poste in essere e/o promosse dall’Associazione;
B. intervenire e discutere alle assemblee generali; presentare proposte e/o reclami per scritto al
Consiglio Direttivo;
C. partecipare con il proprio voto alla delibera dell’Assemblea, purché in regola con la qualifica di
Socio;
D. esercitare il diritto di voto per le modifiche e l’approvazione dello statuto sociale.
5.2 Tutti i Soci hanno il dovere di:
A. osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti;
B. mantenere specchiata condotta morale nell’ambito dell’Associazione ed al di fuori di essa;
C. versare puntualmente i contributi sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
D. astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.

ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI

6.1 La qualitĂ  di socio si perde: per condanna penale infamante, per indegnitĂ , per morositĂ  nel
pagamento delle quote sociale e per mancata partecipazione alla vita associativa.
6.2 La relativa deliberazione sarĂ  adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza ed a scrutinio
segreto.
6.3 Contro il rigetto della domanda di iscrizione e contro i provvedimenti di decadenza della
qualità di socio, l’interessato potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri nel termine di decadenza di
giorni quindici dalla comunicazione.
Il Collegio dei Probiviri deciderĂ  definitivamente ed insindacabilmente.
6.4 Al Socio dimissionario non verrĂ  rimborsata la quota associativa versata alla SocietĂ  a norma di
Statuto.

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ARTICOLO 7 – QUOTE SOCIALI

7.1 Tipi di quote:
A) Quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo, versata al momento dell’adesione alle finalità
dell’Associazione, uguale per tutti i Soci.
B) Quota contributiva annuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, che può essere
differenziata a seconda della categoria di appartenenza dei Soci o dei servizi da loro utilizzati.
C) Quota aggiuntiva per il pagamento di corrispettivi specifici.
7.2 Ogni Socio deve versare la quota contributiva annuale stabilita dal Consiglio Direttivo di anno
in anno entro il termine fissato dal Consiglio stesso.
7.3 La quota contributiva non è trasmissibile a terzi, fatto salvo il caso di morte.

ARTICOLO 8 – ORGANI

8.1 Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 9 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

9.1 L’Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita
rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate
obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’assemblea generale dei Soci è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Ordinari.
9.2 L’assemblea generale ordinaria è convocata in seduta ordinaria una volta l’anno.
9.3 Essa elegge il suo Presidente ed un segretario, approva i conti consultivi ed il bilancio
preventivo, procede alle nomine di cui agli art. 10 e 11, e delibera sugli argomenti posti all’ordine
del giorno.
L’assemblea potrà essere convocata in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo su
richiesta dei Soci Fondatori.
9.4 La convocazione dell’Assemblea ordinaria e di quella straordinaria dovrà contenere l’ordine del
giorno ed essere diramata almeno dieci giorni prima della data fissata salvo casi d’urgenza,
mediante comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica e/o pubblicazione sul sito web
dell’Associazione.
9.5 L’assemblea, in prima convocazione, non potrà deliberare se non interverrà almeno la metà
dei Soci Fondatori ed almeno la metĂ  dei Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote
sociali. In seconda convocazione potrĂ  deliberare con qualsiasi numero dei presenti.
9.6 In caso di modificazione dello Statuto occorrerĂ  la partecipazione al voto di almeno la metĂ  dei
Soci Fondatori ed il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.
9.7 Con le stesse modalità potrà essere deliberato lo scioglimento dell’Associazione e potranno
venire dettate le regole per la liquidazione del patrimonio.
9.8 L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione.

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9.9 Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
Associato.

ARTICOLO 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
10.1 La direzione, l’organizzazione e l’amministrazione dell’Associazione sono affidate ad un
Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea a maggioranza. Esso è composto da 7 consiglieri di cui 4
Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo appena costituito nominerĂ  il Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere scegliendo fra i suoi componenti.
10.2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri organizzativi ed amministrativi, ordinari e straordinari.
Esso promuove tutte le iniziative che ritiene necessarie nell’interesse dell’Associazione e per il
raggiungimento degli scopi sociali. Esegue le delibere dell’Assemblea. Può deliberare regolamenti
integrativi dello Statuto, nominare Soci Onorari, affidare incarichi temporanei o permanenti ai Soci
per specifiche attivitĂ  o organizzazioni, costituire commissioni per lo studio dei problemi e per le
attività culturali. Il Collegio Direttivo delibera in merito all’importo delle quote di cui all’art. 7.
10.3 Il Consiglio Direttivo dura in carico tre anni. Alla scadenza i componenti potranno essere
rieletti.
10.4 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza e la firma dell’Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio.

ARTICOLO 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
11.1 Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’assemblea generale insieme al Consiglio Direttivo e dura
in carica tre anni.
11.2 I componenti, in numero di tre, vengono eletti tra i Soci Fondatori e alla scadenza possono
essere rieletti.
11.3 Il Collegio dei Probiviri delibera, a scrutinio segreto, sui ricorsi per il rigetto della domanda di
ammissione a socio e per la decadenza di Socio, nonché sulle controversie fra associati quando ne
sia richiesto dal Consiglio Direttivo o dalle parti.
11.4 Il Consiglio Direttivo potrĂ  sottoporre al parere o al giudizio del Collegio ogni altra questione.

ARTICOLO 12 – NORME DI RINVIO
12.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme degli artt. 36 e seguenti del
Codice Civile.